Quali sono i limiti dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro?
Cass. 24/08/2023, n. 25217
La responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge ex art. 1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale, ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza ex art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, oltre che in base all'art. 2087 c.c. In tale contesto, la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti impone che il datore di lavoro fornisca la dimostrazione dell'assenza della sua colpa, intesa quale obbligo di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire il danno, ad esempio provando di aver vietato al lavoratore di provvedere a quella specifica mansione nelle circostanze date e di averlo dotato di strumenti rispondenti a tutte le prescrizioni di sicurezza, sia per le loro caratteristiche intrinseche, sia per il loro posizionamento e le modalità di utilizzo nell'ambiente dato.
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