Il danno da perdita di chance è soggetto ad imposizione?
Cass. 08/02/2023, n. 3804
In tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, T.U.I.R., le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente). Non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti, ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al C.C.N.L. di un certo comparto.
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