Come si prova il danno da demansionamento?
Cass. 24/01/2023, n. 2122
Il lavoratore oggetto di demansionamento/dequalificazione può invocare il danno professionale, biologico o esistenziale ma tale danno non è in re ipsa gravando sullo stesso lavoratore l'onere della prova in merito, il quale può essere soddisfatto per testimoni ma anche allegando elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione, elementi tutti che – se allegati e provati – impongono al giudice di merito una approfondita loro valutazione per verificare la sussistenza della dequalificazione ed il conseguente danno
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