venerdì 20 gennaio 2023

 

Quando va apposta la firma ai fini della validità del patto di prova?


Tribunale Parma, Sez. lavoro, 02/01/2023, n. 200

In tema di patto di prova, affinché sia osservato il requisito di forma scritta richiesto dalla legge, è necessario che il documento scritto sia stato sottoscritto prima dell'inizio effettivo del rapporto lavorativo, realizzandosi, in difetto, un'inammissibile convalida di un atto nullo. Pertanto, la sottoscrizione del patto di prova in un momento successivo rispetto all'assunzione effettiva non soddisfa il requisito formale prescritto dall'art. 2096 cod. civ. conseguendone che esso è privo di validità ed il rapporto di lavoro è soggetto alle normali regole in tema di licenziamento. In tale ipotesi, l'eventuale recesso esercitato da parte del datore di lavoro non è, perciò, soggetto alla speciale disciplina delineata dall'art. 2096, comma 3, cod. civ., ma alla regola generale di cui all'art. 1 della legge n. 604/1966, secondo cui il licenziamento può avvenire solo per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o per giustificato motivo, soggettivo od oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

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