Quando si ha rischio elettivo?
Cass. 16/12/2022, n. 37019
Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque la condotta incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio, l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio.
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