Dove si effettua la notifica delle impugnazioni alle pa che si sono difese nel giudizio di primo gradi con un proprio funzionario?
Cass. 24/11/2022, n. 34654
Nel processo del lavoro, la comunicazione o notificazione, alla pubblica amministrazione che si sia difesa mediante propri dipendenti, della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove effettuata successivamente all'entrata in vigore dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, deve essere eseguita per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sensi del comma 12 dell'art. 16 citato (nella formulazione "ratione temporis" applicabile), restando, pertanto, ammissibile la notificazione presso la cancelleria non già nel caso di mancata elezione di domicilio ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 (inapplicabile ai funzionari della P.A. cui sia demandata la difesa in giudizio), bensì nella sola ipotesi di impossibilità di procedere alla notifica telematica, imputabile alla P.A. medesima (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel dichiarare inammissibile per intempestività l'appello proposto dall'amministrazione ministeriale ricorrente, la quale si era difesa in primo grado ex art. 417-bis cod. proc. civ. a mezzo di propri funzionari che non avevano eletto domicilio nel circondario del giudice adito, aveva ritenuto valida, ai fini del decorso del termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. civ., la notifica effettuata presso la cancelleria).
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