Nel rito fornero quando decorre il termine per il ricorso in Cassazione?
Cass. 24/11/2022, n. 34673
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della L. n. 92 del 2012, decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., norma attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria. Tuttavia tale comunicazione in concreto è inidonea a far decorrere il termine breve laddove dalla stampa dell'allegato del biglietto di cancelleria della corte d'appello inviato via PEC risulti trasmessa copia delle sole pagine dispari della sentenza, quale errore materiale che ha impedito alla parte, e per essa al difensore, di avere piena conoscenza del testo della sentenza, e quindi di predisporre la difesa usufruendo per intero del già breve termine previsto dalla legge. Dunque è esclusa l'idoneità del mero avviso di deposito di sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione, occorrendo la comunicazione del testo integrale della sentenza, atteso che la parte deve essere posta in grado di conoscere le ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza onde predisporne l'eventuale impugnazione.
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