Che obblighi impone l'art. 2087 cc?
Tribunale Bari, Sez. lavoro, 07/11/2022, n. 3035
In tema di infortuni sul lavoro, l'art. 2087 cod. civ. è norma "aperta" calata nella realtà dinamica e nel contesto socio-lavorativo concreto ed impone al datore di lavoro non solo l'adozione di tutte le cautele preesistenti e collaudate, previste dalla legge a fronte di rischi specifici correlati al tipo di attività esercitata, ma anche l'adozione di qualunque misura idonea a neutralizzare fattori di rischio conosciuti sulla base della scienza e dell'esperienza del momento storico. Tale disposizione non si configura come ipotesi di responsabilità oggettiva o da posizione, ma piuttosto quale responsabilità di natura contrattuale, da inadempimento agli obblighi di protezione datoriali, modellata sullo schema della responsabilità ex art 1218 cod. civ. e presuppone che l'evento dannoso sia imputabile al datore di lavoro a titolo di colpa, intesa come difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. La natura contrattuale di tale ipotesi di responsabilità si riverbera sul riparto dell'onere probatorio: sul lavoratore che lamenti la natura professionale dell'infortunio-malattia e la sua riconducibilità alla violazione dell'art. 2087 cod. civ., grava l'onere di provare l'esistenza del danno, la nocività dell'ambiente di lavoro e la sussistenza del nesso di derivazione causale tra l'una e l'altra; solo qualora tale prova venga positivamente raggiunta, spetterà al datore di lavoro l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie a scongiurare il verificarsi del danno
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