mercoledì 23 novembre 2022

 


In forza dell'art. 18 della legge 300 del 1970 come modificato dalla legge 92 del 2012 cosa determina la violazione dell'obbligo si repechage?



Cass 18/11/2022, n. 34049

Nel vigore della modifica al testo dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, introdotta dalla legge n. 92 del 2012, fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo è rappresentato sia dalle ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia dall'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (cd. "repêchage"). In ipotesi di insussistenza del fatto alla base del giustificato motivo oggettivo il giudice deve applicare la tutela di cui al comma 4 dell'art. 18 quale risultante dalla novella della legge n. 92 del 2012 implicante la reintegra del lavoratore ed il pagamento di un'indennità risarcitoria nei limiti definiti dal comma medesimo.

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