mercoledì 5 ottobre 2022

 Quali sono le condizioni che impongono l'iscrizione alla gestione separata Inps?



Cass. 03/10/2022, n. 28576

ricostruendo la portata precettiva dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 (conv. con L. n. 111/2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. S.U. n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003 art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 4419 del 2021 che era stata preceduta da Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione nonchè tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020,477 e 478 del 2021); - trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli L. n. 335 del 1995 art. 2, comma 26, e del D.L. n. 269 del 2003 art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al commal, dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 10 gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000";

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