lunedì 3 ottobre 2022

 In caso di richiesta di costituzione del collegio arbitrale ex art. 7 della legge 300 del 1970 come può il datore declinare la competenza del collegio?



Cass. 23/09/2022, n. 27961

L'art. 7, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel prescrivere al datore, che abbia inflitto al prestatore di lavoro una sanzione disciplinare, di nominare un proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione ed arbitrato entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, impone al medesimo datore, che intenda declinare la competenza arbitrale e ricorrere al giudice ordinario, di promuovere, entro lo stesso termine di dieci giorni, il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 410 cod. proc. civ., comminando una decadenza che viene impedita con la tempestiva consegna della lettera all'ufficio postale, restando irrilevante la data di ricezione della medesima (Nel caso di specie, rigettando il ricorso avverso la sentenza che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda della società ricorrente volta all'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa di cinque giorni di sospensione con privazione della retribuzione irrogata alla dipendente, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di doglianza sostenuto dalla società medesima, non avendo nella circostanza quest'ultima neanche dedotto di aver proposto il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ. entro il termine di dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro di nominare il membro per il costituendo collegio di conciliazione)

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