I lavoratori già assunti alla data dell'entrata in vigore del dlgs 104 del 2022 hanno diritto a ricevere le informazioni stabilite dalle modifiche dallo stesso apportate agli artt. 1, 1bis, 2 e 3 del dlgs 1997 n.152?
Art. 16 commi 2 e 3 dlgs 104 del 2022
Il datore di lavoro o il committente, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro sessanta giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, come modificati dall'articolo 4 del presente decreto. In caso di inadempimento del datore di lavoro o del committente, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. L'assenza della richiesta di cui al comma 2, non preclude al lavoratore i diritti minimi di cui agli articoli del Capo IIII del presente decreto.
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