Il licenziamento irrogato per telegramma è valido?
Tribunale La Spezia Sez. lavoro Ord., 04/02/2022
"Va aggiunto che il licenziamento intimato per telegramma è valido, in applicazione dell'art. 2705 c.c., laddove il lavoratore non contesti la provenienza del telegramma (Cass., 15.4.2021 n. 10023).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha contestato la provenienza del telegramma né ha contestato che sia pervenuto all'indirizzo noto al datore di lavoro, con la conseguente efficacia ai sensi dell'art. 1335 c.c., e non ha contestato neppure che sia pervenuta all'indirizzo predetto la raccomandata.
Com'è noto, alla stregua dell'art. 1335 c.c., per l'efficacia degli atti recettizi è sufficiente che pervengano all'indirizzo, salva la prova dell'impossibilità per il destinatario di prenderne conoscenza.
Impossibilità che, a ben vedere, in causa non risulta, dato che, come meglio si dirà oltre, è emerso dall'istruttoria che il ricorrente era effettivamente tornato a Trieste per le feste di fine anno, e che fu soltanto per sua scelta che se ne allontanò e fece ritorno alla Spezia per non aver rinvenuto a casa la moglie, e in tal modo, oltre tutto, pur essendo al corrente del procedimento disciplinare intrapreso, si espose al rischio di non prendere cognizione di un eventuale provvedimento".
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