martedì 22 febbraio 2022



Da quando decorre il termine per il riconoscimento della rendita ai familiari superstiti dell'assicurato?

Cass. 15/02/2022, n. 4982

La ricorrente lamenta, con il primo motivo, che la Corte d'Appello abbia violato, e falsamente applicato, al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 112 e 85 ritenendo che al momento del decesso del marito, il 7 ottobre 2007, ella fosse in condizioni di conoscere il nesso di derivazione causale tra la patologia di cui il marito era portatore (neoplasia polmonare), per la quale aveva proposto domanda di rendita, da lei coltivata dopo il decesso accolta dal tribunale di Chieti, con sentenza n. 168/2012, confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 40/2013 - e, conseguentemente, abbia dichiarato prescritto, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, il diritto alla rendita ai superstiti

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità ciò che è determinante, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, in relazione alla domanda per il riconoscimento della rendita ai familiari superstiti dell'assicurato, è la conoscenza o oggettiva conoscibilità del collegamento fra la malattia professionale indennizzabile e la morte dell'assicurato; in particolare, poi, la condizione conoscitiva dev'essere ancorata non ad uno stato interiore del familiare superstite ma ad elementi obiettivi o obiettivabili da cui desumere l'acquisita cognizione, da parte del medesimo soggetto, della malattia e del nesso causale fra malattia e morte dell'assicurato.

Il primo motivo è inammissibile.

La sentenza della Corte d'appello si è dunque conformata all'orientamento consolidato in materia (fra tante, Cass. nn. 17356 del 2021, 12569 del 2020, 2842 del 2018) a far tempo dalla pronuncia di questa Corte, n. 5090 del 2001, secondo la quale dopo le sentenze nn. 116 del 1969 e 206 del 1998 della Corte Cost., il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza da parte dell'assicurato (o dei suoi aventi causa) dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile.

Nessun commento:

Posta un commento