lunedì 7 febbraio 2022

 In caso di mancato pagamento dell'indennità di maternita' da parte del datore di lavoro l'Inps puo' essere convenuta in giudizio?



Cass. 01/02/2022, n. 3076

L'indennità di maternità, dovuta dall'INPS ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in L. 29 febbraio 1980, n. 33, viene corrisposta all'avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di "adiectus solutionis causa"; ne consegue che nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità, è l'INPS il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l'indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti.

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