Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti?
Cass. 11/05/2021, n. 12422
In tema di procedimento civile, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, come disposto dall'art. 16-bis, comma 7 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in L. 17 dicembre del 2012 n. 221, inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2) della L. 24 dicembre 2012, n. 228, e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.
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