Quale è il termine di prescrizione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali?
Cass. 13/01/2020, n. 401
L'art. 2948 c.c. presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, perché solo in tal caso il credito stesso si può considerare pagabile periodicamente e non è sufficiente, a questo fine, che tale sia soltanto in astratto, in base cioè alla disciplina legale applicabile nel momento in cui esso è sorto. Di talché, alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune ma secondo il disposto dell'art. 129, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'Istituto le rate di pensione "non riscosse". Il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive, dunque, nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129. In definitiva, in relazione ai ratei di prestazioni assistenziali o previdenziali, occorre considerare, al fine della verifica del termine di prescrizione in concreto applicabile, se il credito sia o meno liquido, ossia se vi sia stata o meno messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme.
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