mercoledì 8 gennaio 2020

La responsabilità solidale ex art. 2112 cc presuppone la prosecuzione del rapporto con il cessionario?


Cass. 10858 del 2019:

Per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr,. fra le altre, Cass. n. 4598 del 06/03/2015; Cass. n. 7517 del 29/03/2010) l'art. 2112 c.c., comma 2, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, talchè non è applicabile ai crediti relativi a rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 c.c., che contempla, in generale, la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori;

per espressa disposizione legislativa, quindi, (e nel rispetto del brocardo in claris non fit interpretatio), l'esistenza in atto del rapporto lavorativo al momento della cessione rappresenta una condizione imprescindibile per la configurabilità della responsabilità solidale del cessionario per i crediti maturati nei confronti del cedente in relazione al periodo lavorativo antecedente al trasferimento stesso;

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