giovedì 14 novembre 2019

Quando si realizza la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per gmo?

Cass. 11/11/2019, n. 29105

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", previsto dall'art. 18, comma 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dalla L. 28 giugno 2012 n. 92, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore (c.d. "repechage"); fermo l'onere della prova che grava sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della L. 15 luglio 1966 n. 604, la "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti, che consenta di apprezzare la chiara pretestuosità del recesso.

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