giovedì 21 novembre 2019

Entro quali limiti si estende l'obbligo del datore di lavoro di adottare misure di sicurezza?


cass. 18/11/2019, n. 29879
La sentenza impugnata, inoltre, non ha affatto motivato in ordine alla ritenuta circostanza che la C. non avesse abitualmente il compito di custodire i denari inerenti i pagamenti del pernottamento degli studenti, circostanza di per sè idonea a configurare una pericolosità della mansione, rilevante ex art. 2087 c.c. Ed invero deve rimarcarsi che l'adozione di particolari misure di sicurezza (cd. innominate) viene in rilievo con riferimento a condizioni lavorative obiettivamente (anche solo potenzialmente) pericolose (cfr. Cass. n. 25883/08), avendo questa Corte affermato che un tale obbligo sussiste, ad esempio, per i lavoratori che, in quanto in possesso temporaneo di somme di denaro, sono esposti al rischio di rapina/lesioni, così come nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione di somme di denaro.

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