martedì 12 novembre 2019

In caso di dimissioni   durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento vanno sempre riferite alla maternità?

Tribunale Bergamo, 14/11/2013

Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento assolutamente maggioritario in giurisprudenza, secondo cui la previsione dell'art. 55, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 configura una presunzione iuris et de iure, in base alla quale tutte le dimissioni rese entro un anno dalla nascita del bambino avrebbero come motivazione proprio la maternità. La norma non richiede affatto alcuna verifica delle motivazioni sottese alla scelta della lavoratrice, sicché la corresponsione delle indennità contrattuali e di legge (nel caso di specie l'indennità sostitutiva del preavviso) prescinde da un simile accertamento

In base all'art. 55 del Dlgs 151 del 2001:


1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. (80)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

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