Come è disciplinato il riposo settimanale nel ccnl Logistica cgil cisl e uil?
Art. 10 – Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale cadrà, di norma, di domenica salvo le eccezioni di legge.
2. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
3. In caso di modificazioni dei turni di riposo, il lavoratore sarà preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - ad una maggiorazione del 40%.
4. Per il personale viaggiante che guida veicoli autorizzati a circolare la domenica e/o i giorni festi-vi come previsto dalla vigente legislazione, rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 561/2006, il riposo settimanale verrà fruito a norma dell’art. 8 del predetto Regolamento.
L’azienda, nell’ambito della propria organizzazione, farà fruire i riposi settimanali di cui sopra, al di fuori della sede di lavoro o del domicilio/residenza del lavoratore, di norma in maniera non consecutiva. Nella fruizione dei riposi vanno garantite le condizioni di permanenza con requisiti igienico sanitari adeguati.
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