lunedì 10 settembre 2018

In caso di più rapporti part time l'assenza per infortunio occorso in uno dei due rapporti come deve essere trattata dall'altro datore di lavoro?

Ministero del lavoro e delle politiche sociali CIRC 29/01/2003 n. 2/2003



Con riferimento al quesito posto dall'I.N.A.I.L. con nota n. 1836/2002 del 13 settembre 2002, sorto in merito ad un caso di un infortunio occorso ad una lavoratore con più rapporti di lavoro part-time, concernente la determinazione dell'indennità giornaliera da corrispondersi dall'Istituto assicuratore stesso nonché la qualificazione, sotto il profilo giuridico, dell'assenza del lavoratore medesimo presso il datore di lavoro diverso da quello presso il quale è avvenuto l'infortunio, si osserva quanto segue.

L'indennità per inabilità temporanea assoluta, di cui agli artt. 66, 68 e seguenti del D.P.R. n. 1124 del 1965, ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per tale motivo l'ammontare di detta indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non, quindi, limitatamente a quella erogata dal datore di lavoro presso cui si è infortunato.

Inoltre, la tutela che l'ordinamento garantisce al lavoratore infortunato è di natura speciale e prevale sulla tutela fornita per la malattia comune, che risulta anche essere meno favorevole per il lavoratore.

Infatti, non sono previsti limiti temporali alla indennità di temporanea, l'assenza per infortunio non incide nel periodo cosiddetto di comporto, consentendo al lavoratore il diritto alla conservazione del posto di lavoro ed, inoltre, è prevista la garanzia della conservazione del posto di lavoro per i soggetti che abbiano acquisito una disabilità in seguito a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale.

Si evidenzia, infine, che i lavoratori iscritti alla gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, hanno diritto all'indennità di malattia soltanto nel caso in cui questa comporti ricovero ospedaliero, così come previsto dall'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, attuato con D.M. 12 gennaio 2001.

Per tutto ciò premesso, si ritiene che l'indennità per inabilità temporanea assoluta sia incumulabile con l'indennità di malattia comune erogata dall'I.N.P.S. durante l'astensione lavorativa fino a concorrenza del suo ammontare e l'assenza del lavoratore debba ritenersi nei confronti di tutti i datori di lavoro assenza per infortunio.

Per quanto attiene, poi, alle istruzioni fornite dall'I.N.A.I.L. alle proprie unità centrali e periferiche con la nota 26 giugno 2001, avente a oggetto "Istruzioni in materia di part-time e di parasubordinazione" (2), allegata alla lettera con cui viene posto il quesito, si osserva che non sembra legittimo imporre il limite massimo riferito al massimale di rendita, entro cui erogare la indennità di temporanea.

L'imposizione di tale limite massimo, anche se coerente con la previsione dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 38 del 2000che lo prevede in relazione alla base imponibile ai fini del calcolo del premio, necessita di un intervento legislativo perché possa valere anche ai fini del calcolo dell'indennità per l'inabilità temporanea assoluta atteso che, com'è noto, quest'ultima si calcola, secondo la normativa sopra citata, sulla base della retribuzione effettiva.

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