lunedì 9 luglio 2018

Quando cessa il diritto alla reversibilità?


In base all'art. 3 DLTLGT 18/01/1945 n. 39

Cessa il diritto alla pensione:

a) per il coniuge e per le figlie, quando contraggono matrimonio (a);


b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) per i figli, quando abbiano raggiunto l'età indicata nell'art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 , o sia venuto meno lo stato di invalidità .

Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato.



(a) La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979, n. 140 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1979, n. 338) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, lettera a), nella parte in cui prevede la perdita della pensione di riversibilità alle figlie quando contraggano matrimonio.

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