giovedì 15 marzo 2018

Nella fase di opposizione al decreto ex art. 28 legge 300 del 1970 è possibile formulare domande riconvenzionali?


Il tema di repressione della condotta antisindacale, qualora il pretore adito con ricorso ex art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300 riconosca, nella fase sommaria dello speciale procedimento ivi delineato, l'illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici comportamenti denunciati dall'associazione ricorrente, lo svolgimento del successivo giudizio di opposizione al relativo decreto, introdotto a istanza del datore di lavoro, legittima l'associazione medesima, anche quando non abbia proposto, nel termine di legge, autonoma opposizione, a domandare, nel detto giudizio, l'accertamento della natura antisindacale di quegli stessi comportamenti per i quali tale natura è stata negata all'esito della fase sommaria del procedimento (nella specie, la corte suprema ha enunciato l'esposto principio sia con il considerare il giudizio di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, configurandosi, in tal caso, come riconvenzionale la domanda del sindacato; sia con il ritenere il giudizio di opposizione come un giudizio di gravame avverso il decreto conclusivo della fase sommaria, configurandosi la domanda stessa come impugnazione incidentale, che può essere ai sensi dell'art. 334 c. p. c., tardivamente proposta anche se attinente a capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale). Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/1991, n. 11769 

Nel giudizio di opposizione a decreto ex art. 28 st. lav. è ammissibile la riproposizione, tramite domanda riconvenzionale, di domande già azionate e respinte nella fase sommaria e non riproposte autonomamente mediante opposizione a decreto. Pret. Milano, 28/01/1997 

Nel giudizio di cognizione piena introdotto dall'opposizione, trovano applicazione, a sensi del 3° comma, art. 28, l. n. 300 del 1970, le disposizioni degli art. 413 ss. c. p. c.; ne consegue che l'associazione sindacale ivi convenuta, e che non abbia, a sua volta, presentato opposizione avverso il decreto pretorile, entro il perentorio termine stabilito, ben può riproporre, nella forma della riconvenzionale, e in forza degli art. 416 e 418 c. p. c., i capi di domanda non accolti dal pretore nella fase di cognizione sommaria. Trib. Roma, 10/06/1988 


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