Quando deve essere dato il licenziamento nella procedura ex art. 7 della legge 604 del 1966?
Cass. 22/04/2024, n. 10734
Il legislatore (delegato) nel novellare l'art. 7 della L. n. 604 del 1966 ha attribuito rilievo al fatto obiettivo del fallimento del tentativo di conciliazione piuttosto che al dato cronologico e formale della chiusura del verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione, cui si riferisce il successivo comma 8 dello stesso art. 7 cit. Invero, detto verbale può senz'altro attestare l'esito del tentativo di conciliazione e il suo fallimento, ma appunto per questo documenta un dato logicamente e giuridicamente distinto ed anteriore al momento della chiusura della relativa verbalizzazione. Inoltre, sempre il tenore testuale della disposizione non impone che la comunicazione del licenziamento, consentita al datore di lavoro "Se fallisce il tentativo di conciliazione", debba intervenire in un contesto differente e successivo a quello del verbale suddetto.
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