sabato 23 marzo 2024

 Come si prova il rapporto di lavoro part time?


Cass. 21/03/2024, n. 7450

In tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato laddove non sia stabilita alcuna clausola sull'orario di lavoro si presume che esso sia full time. Sarà dunque onere del datore di lavoro, convenuto con una domanda di pagamento di differenze retributive riferite al tempo pieno, dimostrare che le prestazioni lavorative da remunerare avevano consensualmente avuto, sul piano dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro, una durata giornaliera inferiore al full time. Sotto questo profilo l'art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 61 del 2000, pone l'onere di prova con forma scritta, con l'unica eccezione di cui all'art. 2725 c.c., secondo il quale è ammissibile la prova testimoniale solo nel caso di perdita incolpevole del documento rappresentativo della scrittura privata.

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