giovedì 11 maggio 2023

 Come è ripartito l'onere della prova nel danno da usura psicofisica per mancati riposi?

Cass. 09/05/2023, n. 12249

Il danno da usura psico-fisica si iscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da fatto illecito o da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava, pertanto, l'onere della relativa specifica deduzione della prova eventualmente anche attraverso presunzioni semplici. Sulla base della distinzione del danno da usura psico-fisica rispetto al danno alla salute o biologico è possibile affermare che la mancata fruizione dei riposi sia fonte di danno non patrimoniale in via presuntiva. Dunque grava sul datore di lavoro dimostrare la fruizione dei riposi compensativi, quali fatti impeditivi, potendosi desumere dalla specifica allegazione della lunghezza dei periodi nei quali si è registrato l'inadempimento datoriale l'anormale gravosità del lavoro e, dunque, il danno da usura psico-fisica cagionato dal maggiore dispendio di energie necessarie per sostenere i ritmi lavorativi che, senza adeguati e cadenzati riposi, diventano oggettivamente usuranti anche per una persona esente da qualsivoglia patologia.

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