Quando si applica il sistema inde nitario ex art. 18 comma 5 legge 300 del 1970?
Cass. 25/05/2022, n. 16973
Nel regime dettato dall'art. 18, commi 4 e 5, della Legge n. 300 del 1970 è stata introdotta una graduazione in base alla quale la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è consentita per le ipotesi in cui l'illegittimità del recesso è maggiormente evidente e, dunque, in via generale, laddove il fatto addebitato non sussista ovvero nel caso in cui quel fatto sia punito dalla disciplina collettiva applicabile con una sanzione conservativa. Laddove invece, in esito alla valutazione in concreto della fattispecie accertata, il giudice ravvisi una sproporzione tra la condotta non tipizzata e la sanzione irrogata, risolto il rapporto di lavoro, dovrà applicarsi la tutela indennitaria dettata dal comma 5 dell'art. 18 citato rientrandosi in quegli "altri casi" che ai sensi della citata disposizione sono ristorabili con la c.d. tutela indennitaria forte.
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