Quando deve essere attivata la procedura prevista dall'art. 4 della legge 300 del 1970 per l'installazione di apparecchiature dirette al controllo del patrimonio aziendale?
Tribunale Roma, Sez. lavoro, 21/04/2022, n. 3604
Non è soggetta alla disciplina dell'art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori l'installazione di impianti ed apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori. Tale interpretazione del dettato normativo è, infatti, ispirata ad un equo e ragionevole bilanciamento fra le disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto alla dignità e libertà del lavoratore nell'esercizio delle sue prestazioni oltre al diritto del cittadino al rispetto della propria persona (artt. 1, 3, 35 e 38 Cost.), ed il libero esercizio dell'attività imprenditoriale (art. 41 Cost.), con l'ulteriore considerazione che non risponderebbe ad alcun criterio logico-sistematico garantire al lavoratore – in presenza di condotte illecite sanzionabili penalmente o con la sanzione espulsiva – una tutela alla sua "persona" maggiore di quella riconosciuta ai terzi estranei all'impresa (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore ricorrente, responsabile di aver sottratto merce dal magazzino aziendale, ritenendo pienamente ammissibile ed utilizzabile, quale prova giudiziale, il filmato registrato da una normale telecamera di videosorveglianza e poi prodotto in giudizio dal datore di lavoro, trattandosi di attività di controllo di parte datoriale avente ad oggetto non già l'attività lavorativa in sé ed il suo corretto adempimento, bensì la legittima tutela del patrimonio aziendale).
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