Quando il lavoro intermittente è legittimo?
Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, 29/09/2021
Il lavoro intermittente conosciuto anche come "Job on call" (lavoro a chiamata) è l'espressione di un tipo di lavoro subordinato flessibile, con il quale un lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, vale a dire le proprie energie e competenze, con cadenza appunto intermittente e dunque discontinua nel tempo. Caratteristica peculiare di tale forma di lavoro, è la non continuità delle prestazioni lavorative richieste dal datore di lavoro, non risultando predeterminabile, in tale tipologia di lavoro, la frequenza delle prestazioni lavorative e la durata delle stesse, a differenza del lavoro a tempo pieno o parziale che, invece, impongono una precisa indicazione dell'orario e del periodo temporale in cui il lavoro si svolgerà. Le prestazioni di lavoro discontinue sono inquadrate ed espletate in base alle effettive esigenze dell'impresa, esigenze che, per rendere legittimo il ricorso a questa tipologia contrattuale di lavoro subordinato, devono essere individuate dalla contrattazione collettiva (Nel caso di specie, la corte distrettuale, rigettando l'appello, ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, che, ritenuta nella circostanza l'insussistenza della natura intermittente del rapporto, aveva accolto parzialmente la domanda di una lavoratrice, con mansioni di cameriera di sala, accertando in concreto la sussistenza di un rapporto subordinato in regime di tempo parziale al 98% e condannando al contempo la società datrice di lavoro al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e T.F.R.).
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