lunedì 25 ottobre 2021

 In caso di scelta dell'indennità sostitutiva alla reintegra quali sono le conseguenze?



Cass. 21/10/2021, n. 29365

In caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della cosiddetta tutela reale, opti per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il rapporto di lavoro, con la comunicazione al datore di lavoro di tale scelta, si estingue senza che debba intervenire il pagamento dell'indennità stessa e senza che permanga - per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non e dovuta dai lavoratore né può essere pretesa dai datore di lavoro - alcun obbligo retributivo.

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