giovedì 24 giugno 2021

Quando decorre il termine per  l'avvio della procedura disciplinare nel pubblico impiego?


cass. 21/06/2021, n. 17603

L'art. 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, applicabile "ratione temporis", laddove fa decorrere il termine per la conclusione del procedimento disciplinare dalla data "di prima acquisizione della notizia della infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora", si riferisce non già all'acquisizione della notizia da parte di un qualsiasi ufficio dell'amministrazione, ma soltanto alla sua acquisizione da parte dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e/o del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. Il medesimo principio si applica anche qualora venga in rilievo la tempestività della contestazione (dovendo aversi riguardo, in tal caso, alla data in cui l'ufficio per i procedimenti disciplinari riceve gli atti trasmessi dal responsabile della struttura o nella quale il medesimo ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione), poiché la contestazione può essere ritenuta tardiva solo qualora l'amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte e, quindi, non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio.

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