giovedì 18 febbraio 2021

 Il mancato pagamento della retribuzione determina giusta causa di dimissioni?


Tribunale Forlì Sez. lavoro Sent., 24/04/2019

Anche con riguardo al dirigente il mancato pagamento della retribuzione, che costituisce il corrispettivo fondamentale della prestazione del lavoro subordinato, integra la giusta causa di dimissioni in tronco del lavoratore per colpa del datore di lavoro, senza che possa rilevare che il mancato pagamento sia dovuto ad una situazione di crisi aziendale, nota al lavoratore medesimo, che ab bia continuato a fornire la sua prestazione.

Tribunale Milano Sez. lavoro, 26/06/2017


Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato il mancato pagamento della retribuzione da parte del datore di lavoro configura una giusta causa di dimissioni (o recesso) del lavoratore, con diritto di quest'ultimo ad un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso senza che il recedente sia tenuto ad eseguire la contestazione immediata e specifica del fatto alla controparte, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi inversa di licenziamento in tronco del lavoratore.

Tribunale Milano Sez. lavoro, 02/02/2017

Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso e che la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano. In tal caso, spetta al lavoratore il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Tribunale Pescara Sez. lavoro, 13/09/2016

Il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco, e dunque senza preavviso, quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Le ipotesi di "giusta causa" fanno riferimento a gravi inadempimenti del datore nell'ambito del rapporto di lavoro, tra i quali rientra sicuramente l'omessa corresponsione della retribuzione. In tal caso, proprio perché il recesso è stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro, il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nel caso si versi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l'interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.

Tribunale Milano Sez. lavoro, 24/05/2016

La mancata corresponsione della retribuzione, può giustificare, in quanto grave inadempimento, le dimissioni del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c..

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