sabato 27 febbraio 2021

Come provare l'esenzione da contributi delle somme date a titolo di rimborso kilometrico? 



Cass. 20/02/2012, n. 2419

In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo, delle erogazioni ai propri dipendenti per il rimborso di spese di viaggio è assolto documentando, per ciascun mese di riferimento, il numero di chilometri percorsi in detta unità di tempo, il tipo di automezzo utilizzato dal lavoratore e l'importo corrisposto per chilometro sulla base della tariffa ACI, senza che occorra produrre documentazione recante, con scheda mensile per ciascun dipendente, l'analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, dei clienti visitati, nonché il riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi, atteso quanto si evince dal disposto di cui all'art. 48, quinto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 22 settembre 1997, n. 314, applicabile anche in materia previdenziale a norma dell'art. 6 del medesimo d.lgs.. (Cassa e decide nel merito, App. Firenze, 04/05/2007)

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