giovedì 23 aprile 2020

Quando l'accesso agli ammortizzatori sociali è fondato su cause esulanti la volontà dell'imprenditore?








Cons. Stato Sez. VI, 16/05/2018, n. 2912 

La cd. socializzazione del costo del lavoro avviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e di prevedibilità dell'imprenditore, sia che riguardino fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, comprensivi dell' impiego della mano d' opera. Quindi, rientrano nella seconda tipologia gli eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l'imprenditore non può sottrarsi quali: il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis, ovvero l'illecito del terzo. In particolare, il loro verificarsi determina, con carattere di ineludibilità, l'interruzione dei lavori con ricaduta sugli oneri di retribuzione dei lavoratori a tal fine assunti. L' evento interruttivo è, invece, imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei casi di contratto di appalto, quando esso si riconduce all'erroneità delle scelte tecniche in sede di progettazione; alla non corretta modulazione ed impegno delle maestranze in relazione all'ordinaria e prevedibile esecuzione del progetto, ovvero all'omessa previsione dipossibili situazioni impeditive dell'ordinario prosieguo dei lavori.


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