mercoledì 29 aprile 2020

Quale retribuzione va considerata ai fini pensionistici per l'aspettativa sindacale?



Cass. 06/04/2020, n. 7698

Durante l'aspettativa sindacale non retribuita il rapporto di lavoro passa in uno stato di temporanea quiescenza, con sospensione delle obbligazioni principali (prestazione di lavoro ed erogazione della retribuzione) che lo caratterizzano: il relativo periodo è considerato tuttavia utile a fini pensionistici, con onere posto a carico delle gestioni previdenziali. Tra le retribuzioni figurative da prendere in esame in relazione a tale periodo ai fini pensionistici si annoverano, in forza della normativa applicabile (cfr., art. 8, comma 8, legge n. 155/1981 e art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 564/1996) quelle della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all'atto del collocamento in aspettativa, le quali vanno adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica, quale prevista dai contratti collettivi di lavoro della categoria. Gli emolumenti e gli incrementi retributivi da accreditare inoltre sono unicamente quelli collegati dalla suddetta contrattazione collettiva alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità di servizio. Ne consegue che ne restano esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro, così come anche gli istituti retributivi collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la S.C., respingendo il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva confermato anche in sede di gravame il rigetto della domanda proposta dal ricorrente e diretta ad ottenere l'inclusione nella retribuzione figurativa, da accreditare in relazione al periodo di aspettativa per svolgimento di funzioni sindacali ex art. 31 della legge n. 300 del 1970, del premio di produzione, del compenso sostitutivo del cottimo ed altri incentivi, del premio di risultato in relazione al conseguimento dei risultati aziendali positivi ed al conseguimento degli obiettivi industriali nonché dell'indennità media turni, quali voci retributive collegate dalla contrattazione collettiva all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa).

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