In base al Dl 2 marzo 2020 n. 9
Art. 15. Cassa integrazione in deroga
1. I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con
unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché i
datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od
operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza
residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i quali non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di
sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro,
possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in
deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e
comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020. Per i lavoratori è assicurata la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro
domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite
massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020 e
limitatamente ai dipendenti in forza alla medesima data del 23
febbraio 2020.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto
delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità
telematica entro quarantotto ore dall'adozione. La ripartizione del
limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente
comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa
medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede
all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate
alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del
rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto
anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno
emettere altri provvedimenti concessori.
5. Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso
esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione
da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44,
comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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