Come devono essere determinati i criteri di rotazione in CIGS?
Cass. 18-01-2019, n. 1378
E' assolutamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale in tema di procedimento per la concessione della cigs la verifica della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione (anche ai fini dell'adeguatezza della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7) deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, dovendo assolvere sia alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sia a quella di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (Cass. 15 ottobre 2018, n. 25737; Cass. 26 settembre 2011, n. 19618; Cass. 28 novembre 2008, n. 28464; Cass. 23 aprile 2004, n. 7720; Cass. Sez. U., 11 maggio 2000, n. 302).
E' stato anche affermato che il potere dell'imprenditore di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni è soggetto oltre che ai limiti esterni correlati al divieto di discriminazione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 15 ed ai principi di correttezza e buona fede - a limiti interni connessi all'osservanza dei criteri coerenti con la finalità dell'istituto della cassa integrazione, espressamente pattuiti con le organizzazioni sindacali, in relazione ai quali il criterio della professionalità adottato nella selezione deve riferirsi alla professionalità specifica dei lavoratori, legata alla realtà aziendale, e non a livelli professionali scelti in maniera discrezionale e o maggiore o minore rendimento professionale, costituenti dati generici ed opinabili (in tal senso Cass. 1 febbraio 1993, n. 1178).
La previa determinazione dei criteri per l'individuazione lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione che come tali devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto già previsto dalla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5 (norma poi abrogata dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, art. 46, comma 1, lett. f) a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dallo stesso D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 47, comma 1) è, dunque, una garanzia apprestata direttamente dalla legge (L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7) anche per i lavoratori non iscritti alle oo.ss. stipulanti (e per la verifica dell'esercizio del potere privato di scelta del datore di lavoro dei dipendenti da collocare in cigs e delle modalità di rotazione degli stessi); pertanto la mera circostanza per cui il criterio in parola sia stato condiviso in sede di accordo sindacale (così, nella specie, in sede di accordo del 2 febbraio 2010) appare del tutto irrilevante (v. in tal senso, sulla medesima procedura, Cass. 16 aprile 2014, n. 8896).
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