venerdì 25 gennaio 2019

Il datore di lavoro può trattenere sul TFR per somme erogate in più al lavoratore?




Cass. 21-01-2019, n. 1513
12. questa Corte ha ripetutamente affermato che si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria, che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e richiede l'eccezione di parte (Cass. Ord. n. 10132 del 2018; Cass. n. 12302 del 2016; Cass. n. 21646 del 2016);

13. si è precisato come, in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorchè i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (Cass. n. 14688 del 2012; Cass. n. 28855 del 2008; Cass. n. 16561 del 2002);

14. non hanno pregio le deduzioni dei controricorrenti sulla violazione dell'art. 2120 c.c., che prevede la possibilità di anticipazioni sul tfr solo a richiesta del lavoratore, essendo esclusa la natura degli acconti (indebitamente) versati dalla società quali anticipi del tfr;

15. inoltre, secondo l'orientamento di questa Corte, la compensazione del tfr con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall'art. 1246 c.c., n. 3, in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione "propria", che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti rapporti giuridici, e non anche per quella "impropria", ove le suddette ragioni provengono da un unico rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro, (Cass. n. 21646 del 2016; Cass. n. 5024 del 2009); 




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