Quali sono le percentuali di conferma ed il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati previsti dall'Ipotesi di accordo del ccnl terziario distribuzione servizi sottoscritto da cgil cisl e uil del 31 marzo 2015?
In base all'art. 17 del ccnl: ACCORDO DI RIORDINO APPRENDISTATO - PERCENTUALE DI CONFERMA E PROPORZIONE NUMERICA (ART. 46 C.C.N.L.) Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20%, dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera l), comma 1, dell'art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato.
Considerato quanto previsto dal D.Lgs. n. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti, in coerenza con le previsioni di armonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale n. 1 dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24 marzo 2012, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
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