Come si determina la retribuzione
da utilizzare a base di calcolo per i contributi?
Art. 1 Dl 389 del 1989
1. Retribuzione imponibile,
accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione
imponibile.
1. La retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale
non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi,
regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello
previsto dal contratto collettivo.
2. Con effetto dal 1° gennaio
1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga
in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo
periodo del predetto comma è fissata a 9,50
Interpretazione autentica
L 28/12/1995 n. 549
Art. 2 comma 25. L'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria.
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