giovedì 19 gennaio 2017

In caso di esperimento del tentativo di conciliazione per cause aventi ad oggetto i licenziamenti entro quando bisogna depositare il ricorso? 


In base all'art. 6 comma 2 della legge 604 del 1966 come modificata dall'art. 32 della l. 183 del 2010  successive modifiche:

"L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".


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