mercoledì 18 gennaio 2017

Come è disciplinato il preavviso nel ccnl igiene urbana privata?




Art. 73 – Licenziamento e dimissioni 
1. L’estinzione del rapporto di lavoro può avvenire, a seconda dei casi, per recesso del datore di lavoro o del lavoratore, per motivi quali ad esempio: 
a) scadenza del contratto di appalto/affidamento; 
b) collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a termini di legge; 
c) dimissioni; 
d) esaurimento del periodo di comporto e/o di aspettativa per malattia o infortunio non sul lavoro; 
e) giustificato motivo soggettivo ex art. 72, comma 1, lett. e); 
f) giusta causa ex art. 72, comma 1, lettera f); g) morte del lavoratore. 

Art. 74 – Preavviso e indennità sostitutiva del preavviso 
1. Sia il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. 
2. Fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa di cui all’art. 72, comma 1, lett. f), il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti dalle norme seguenti. 
3. Per i dipendenti inquadrati dal livello 1 al livello 5: 

a) 30 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianità di servizio; 
b) 60 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di anzianità di servizio. 

4. Per i dipendenti inquadrati dal livello 6 al livello Q: 

a) 90 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato il periodo di prova e fino a 10 anni di anzianità di servizio; 
b) 180 giorni calendariali per i dipendenti che hanno superato 10 anni di anzianità di servizio. 

5. In caso di dimissioni, i termini del periodo di preavviso di cui ai commi 3 e 4 sono ridotti alla metà. 

6. I termini del periodo di preavviso decorrono dal 1° o dal 16 di ciascun mese. 

7. Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.

8. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 3, 4 e 5 deve corrispondere all’altra parte una indennità sostitutiva pari all’importo della retribuzione globale per il periodo di preavviso non dato. 

9. Nel corso del periodo di preavviso, l’Azienda concederà al dipendente brevi permessi per la ricerca di altra occupazione, con decorrenza della retribuzione globale. 

10. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell’anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. 

11. L’azienda è tenuta a corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso anche qualora l’estinzione del rapporto di lavoro sia determinata dai motivi di cui all’art.73, comma 1, lettere d) e g). 

12. In caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso è corrisposta giusta le disposizioni di cui all’ art. 2122 del Codice civile.

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