A che tassazione vanno sottoposti gli emolumenti arretrati percepiti in forza di sentenza?
Cass. 29/05/2025, n. 14296
In tema di redditi da lavoro dipendente questa Corte di legittimità ha già chiarito che "gli "emolumenti arretrati" (da assoggettare a tassazione separata) sono tutti quelli "riferibili ad anni precedenti", la cui erogazione o percezione in anni successivi sia effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze, atti amministrativi sopravvenuti ovvero di "altre cause" non indicate, le quali, però, debbono essere "non dipendenti dalla volontà delle parti" (v. Cass. n. 19606/2005 e, più recentemente, Cass. n. 3581/2020).
Nella specie, non può revocarsi in dubbio il fatto che le somme percepite dal contribuente (somme percepite nell'anno 2010 e riferite ai diritti sorti e maturati nel periodo dal 19/11/1993 al 30/06/1998 - differenze retributive per mansioni superiori dirigenziali svolte dall'odierno ricorrente) costituiscano emolumenti arretrati assoggettabili a tassazione separata, in quanto tali, tassabili ai sensi dell'art. 21 D.P.R. n. 917/1986, a norma del quale "l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis) del comma primo dell'articolo 17 all'anno in cui sono percepiti".
Il dettato legislativo riportato considera emolumenti arretrati tutti quelli riferibili ad anni precedenti, la cui erogazione e conseguente percezione da parte del contribuente sia stata ritardata in anni successivi per effetto di una delle cause ivi riportate, tra cui rientra espressamente l'ipotesi in cui la corresponsione dell'emolumento trovi la propria ragion d'essere in una sentenza, come nel caso che ci occupa.
Il regime di tassazione separata previsto in tali casi persegue la ratio precipua di non gravare oltremodo il contribuente, raggiunto dagli emolumenti in un periodo successivo rispetto a quello di maturazione, assoggettandolo ingiustificatamente ad un regime fiscale deteriore determinato dal cumulo tra i proventi percepiti nell'anno e quelli arretrati.
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