Entro quali limiti opera il diritto di critica?
Cass. 24/04/2025, n. 10864
Il diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro trova fondamento negliartt. 21Cost., 10 CEDU e 11 CDFUE e deve essere esercitato nel rispetto dei limiti della continenza formale e sostanziale, nonché della pertinenza. La critica deve essere correlata a motivazioni sostanziali e non deve tradursi in un'offesa gratuita e fine a se stessa. La violazione di tali limiti legittima il licenziamento per giusta causa, tuttavia, la giurisprudenza riconosce la legittimità della critica quando essa è finalizzata a sollecitare l'attivazione del potere gerarchico ed organizzativo del datore di lavoro, senza travalicare con dolo o colpa grave la soglia del rispetto della verità oggettiva e senza ledere gratuitamente il decoro del datore di lavoro o del superiore gerarchico.
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