lunedì 3 agosto 2020

Quando vi è manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo ai fini della tutela reintegratoria ex  art. 18 comma 7  legge 300 del 1970?

Cass. 29/07/2020, n. 16253
In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la ritenuta mancanza di un nesso causale tra recesso datoriale e motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell'alveo di quella particolare evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai sensi dell'art. 18, comma 7, legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, la tutela reintegratoria attenuata.

Nessun commento:

Posta un commento