L’amministratore di una società può essere un lavoratore
subordinato?
Cass. civ. Sez. I Sent., 30/09/2016, n. 19596
Le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SALUZZO, 28/09/2010)
Cass. civ. Sez. V, 25/09/2015, n. 19050
L'incompatibilità con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società è ravvisabile nella sola qualifica di amministratore unico, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione.
Cass. civ. Sez. I Sent., 06/11/2013, n. 24972
Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra un membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, ovvero dell'amministratore delegato, e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo della
subordinazione, e cioè l'assoggettamento, nonostante la suddetta carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso. (Rigetta, Trib. Ancona, 27/05/2011

Cass. civ. Sez. lavoro, 01/02/2012, n. 1424
La qualifica di amministratore di una società per azioni non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma per la configurabilità è necessario che il ricorrente non sia amministratore unico della società e che provi in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico e qualificante del rapporto, che deve consistere nell'effettivo assoggettamento, nonostante la carica di amministratore rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso.
Tribunale Milano Sez. lavoro, 10/02/2017
In tema di società, la qualità di socio ed amministratore di una società di capitali composta da due soli soci, entrambi amministratori, è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, ove il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio-dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci.
Tribunale Milano Sez. lavoro, 13/02/2016
In tema di rapporto di lavoro, per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra colui che ha rivestito cariche sociali di una società di capitali e la società stessa, è necessario che colui che intende far valere tale tipo di rapporto fornisca la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione e cioè l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso, nonostante le suddette cariche sociali. In tale ottica, la qualità di amministratore non unico di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima, laddove sia accertata l'attribuzione di mansioni diverse dalle funzioni proprie della carica sociale rivestita.
Tribunale Milano Sez. lavoro, 20/10/2011
La compatibilità della qualità di socio amministratore, membro del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con quella di lavoratore dipendente della medesima società deve essere verificata, accertando in concreto la sussistenza o meno del vincolo di subordinazione gerarchica ed, in particolare, l'espletamento contro retribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ricoperta.
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