giovedì 2 aprile 2026

 Come si determina il danno da demansionamento?


Cass. 30/03/2026, n. 7711


Il danno non patrimoniale da demansionamento può essere desunto in via presuntiva, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., dalla durata ultradecennale, costante e quotidiana dell'assegnazione a mansioni inferiori, trattandosi di fatto idoneo secondo l'id quod plerumque accidit a ledere     professionalità, immagine e dignità del lavoratore; la relativa liquidazione equitativa, ove sorretta da motivazione logica e puntuale sui criteri utilizzati, è insindacabile   in sede di legittimità

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